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La Truffa elettorale di Stato

L’Ex Ministra denuncia le discriminazioni delle Corti d’appello nelle approvazioni delle liste elettorali, calpestando candidati ed elettori. 

A Palazzo Spada la Costituzione non è di casa quando si decide di urgenza

Qualche giorno fa in una conferenza stampa avevo raccontato di come nel nostro paese, diverse interpretazioni dei giudici delle corti d’appello coinvolte nel processo di accoglimento delle liste elettorali possano portare all’accoglimento di una lista in una regione e al respingimento della stessa nell’altra, causando una grande mancanza di rispetto dei diritti degli elettori e dei candidati.

Voglio raccontarvi il seguito.

Vi avevo già detto che non esiste un giudice a cui ricorrere dopo che la Cassazione abbia confermato il diniego solo per le liste ricusate dalle corti d’appello.

Una delle regioni colpita da questo fenomeno è stata la Puglia, dove la lista di NOI Di Centro è stata respinta per un errore materiale, peraltro sanabile, rilevato in corte d’appello.

In risposta al ricorso, la Cassazione ha rilevato d’ufficio e senza la possibilità di un contraddittorio, estendendolo da altre regioni, che la lista non avrebbe potuto godere dell’esenzione raccolta delle firme sottoscrittori, beneficio invece accordato in altre regioni in base ad attestazioni convergenti degli organi delle Camere in merito alla consistenza e alla durata dei Gruppi.

A questo punto è stato fatto ricorso al TAR Lazio con richiesta di poter adire a procedura superaccelerata a tutela anticipata,  predisposta per gli atti prodromici. La data dell’udienza collegiale è stata fissata per il 13 settembre.

Il patrocinante la lista, Jacopo Severo Bartolomei – Avvocato cassazionista dal 2005 nonché Collaboratore stabilizzato in diritto costituzionale Università Roma III – ha sostenuto che, data l’estrema gravità ed irreparabilità del danno, soprattutto sotto il profilo di mancata o assai ritardata partecipazione alla campagna elettorale già in atto, visto che entro il 10 settembre, cioè il 15esimo giorno antecedente data svolgimento elezioni, devono essere pubblicati i manifesti elettorali, la data fissata per l’esame collegiale della domanda cautelare creasse una sensibile menomazione del diritto di elettorato passivo dei candidati e dell’offerta politica a disposizione cittadini, con deficit di partecipazione democratica a competizione di rilevo nazionale.

Ha rivolto quindi con procedura d’urgenza al Consiglio di Stato la concessione di una idonea misura cautelare provvisoria, ovvero l’ammissione con riserva Lista candidati a elezioni della Camera dei Deputati, lista denominata “Mastella-Noi di Centro – EUROPEISTI”, alla prossima consultazione nazionale del 25.9.22, in Circoscrizione Regione Puglia.

Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta e rimandato al TAR, quando sarà ormai troppo tardi.

Povera nostra Costituzione! Persino il Consiglio di Stato non può applicarla in via d’urgenza per tutelarne i principi. O non vuole?

E’ per questo che affermo che a Palazzo Spada la Costituzione non è di casa quando si decide di urgenza.

Considero il momento che stiamo vivendo oggi la nostra “ora più buia” quella in cui, invece di chiudersi, i partiti avrebbero dovuto dare spazio alle migliori energie. Quella in cui avrei voluto vedere i leader di partito lottare perché anche il loro ultimo uomo potesse dare un contributo, senza difendere il solo loro piccolo feudo.

Ma così non è, questa è la politica che abbiamo davanti e contro cui bisogna combattere.

Che ci fosse questo problema nel nostro procedimento elettorale si sapeva.

Nel caso del diritto di elettorato passivo, particolarmente per ciò che concerne le elezioni politiche nazionali, manca una disciplina legislativa che assicuri accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive dell’esistenza stessa del diritto, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità, a differenza di quel che accade per le elezioni europee o amministrative, nel cui ambito è possibile ricorrere al giudice avverso analoghe decisioni e, in quella sede, eccepire le pertinenti questioni di legittimità costituzionale.

E’ una mancanza della legge alla quale non può sopperire neanche l’autodichia delle Camere.

Una sentenza della Corte costituzionale del 2021 aveva evidenziato la necessità anche per le elezioni politiche di un rito ad hoc per assicurare una giustizia pre-elettorale tempestiva.

Un disegno di legge passato in senato (n 2390) attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione nel processo preelettorale, delle elezioni per rinnovo di Camera dei deputati e Senato. La caduta del Governo ha impedito l’approvazione anche alla camera.

Chissà, forse era comodo far cadere il Governo anche per questo. E forse era comodo lasciare il difetto di giurisdizione per le sole elezioni nazionali sempre per poter avere maggiori possibilità di esclusione.

Ma la democrazia è apertura, è competizione alla pari, per poter scegliere i migliori.

Però magari, sto farneticando, il governo dei migliori potrebbe fare un decreto legge questa notte…chissà…

Elisabetta Trenta