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Collegio Nazionale di Controllo e Garanzia

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Art.15.
Il Collegio Nazionale di Controllo e Garanzia

Il collegio nazionale di controllo e garanzia ha competenza su questioni che riguardano il codice etico degli aderenti al Partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

Il collegio nazionale di controllo e garanzia è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’esecutivo nazionale ed elegge al proprio interno il Presidente nazionale del collegio.

I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili salvo rinuncia o revoca.

I componenti del collegio nazionale di controllo e garanzia non possono ricoprire nessun altro incarico interno al Partito.

Il collegio nazionale di controllo e garanzia giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti della segreteria nazionale di revoca di incarichi individuali o di commissariamenti territoriali.

Il collegio nazionale di controllo e garanzia si deve dotare degli strumenti necessari a espletare le sue funzioni anche attraverso la stesura di un articolato comprendente commi d’infrazione e relative sanzioni.

Possono essere comminate le seguenti sanzioni: richiamo, diffida scritta, sospensione ed espulsione.

La sospensione e l’espulsione possono essere comminate su proposta del Segretario nazionale e ratifica della Direzione nazione.

Il collegio nazionale di controllo e garanzia giudica: sui ricorsi avverso i provvedimenti della Direzione nazionale di revoca di incarichi individuali o di commissariamenti territoriali; sulle impugnazioni di decisioni e votazioni da parte di assemblee elettive; in sede di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Le decisioni del collegio nazionale di controllo e garanzia sono definitive e vincolanti.

Le sanzioni disciplinari sono comminate dal segretario nazionale o da ciascun coordinamento regionale, per quanto di competenza.

Su tali provvedimenti è ammesso reclamo alla segreteria nazionale che può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato.

In caso di mancata pronuncia della segreteria nazionale entro 15 giorni dalla presentazione, il reclamo si intende rigettato e può essere proposto ricorso al collegio nazionale di controllo e garanzia.