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ESECUTIVO NAZIONALE

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Art.11.
L’Esecutivo Nazionale

L’Esecutivo nazionale è l’organo di conduzione della politica nazionale del Partito e a tal fine: attua le direttive indicate dall’Assemblea nazionale e realizza le attività politiche del Partito; approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti; approva o ratifica i programmi elettorali; delibera sulle altre questioni che il segretario nazionale o la Direzione nazionale del Partito sottopongono alla sua valutazione; approva i regolamenti; nomina il collegio dei revisori dei conti; nomina la società di revisione contabile; approva il codice etico; elegge il collegio nazionale di controllo e garanzia; modifica lo statuto nazionale e approva lo statuto unico regionale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; approva annualmente — o ratifica se approvato in via di urgenza dalla segreteria nazionale — il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi e il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti politici e sui rimborsi elettorali.

Fanno parte dell’esecutivo nazionale: il segretario nazionale del Partito; il Presidente del Partito, i componenti della Direzione nazionale; il Tesoriere nazionale; gli eletti al Parlamento italiano e al Parlamento europeo; gli eletti ai consigli regionali e gli assessori regionali; i segretari regionali del Partito; il Presidente del collegio nazionale di garanzia; i responsabili nazionali dei laboratori del Futuro; il responsabile nazionale enti locali; il responsabile nazionale dell’organizzazione; la responsabile nazionale delle «politiche di genere»; un rappresentante dei giovani, per ciascuna delle circoscrizioni europee, eletti dai coordinatori regionali under 30.

Fanno altresì parte dell’esecutivo nazionale un rappresentante per ognuna delle attuali circoscrizioni elettorali nazionali e della circoscrizione estera alla Camera dei deputati, ciascuno eletto dai rispettivi congressi regionali del Partito.

I segretari provinciali, i responsabili regionali delle politiche di genere e delle politiche giovanili partecipano all’esecutivo nazionale quando sono trattati argomenti territoriali e comunque almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione del rendiconto annuale.

L’esecutivo nazionale si riunisce — su convocazione del segretario nazionale ovvero su richiesta della Direzione nazionale o di almeno un terzo dei componenti l’esecutivo — ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta ogni trimestre, anche in modalità digitale.

Il presidente del collegio di garanzia partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell’esecutivo nazionale.

L’esecutivo nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto è palese, per alzata di mano, o nominativo; in caso di parità prevale il voto del segretario nazionale.

A ogni riunione viene nominato dal Presidente un segretario d’assemblea, il quale redige il verbale della seduta.