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Il Presidente del Partito

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Art.9.
Il Presidente del Partito

Il Presidente:

ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del Partito; può compiere atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria apposita delibera della Direzione nazionale; presiede l’Assemblea nazionale; presiede la Direzione nazionale del quale è componente di diritto; determina, su indicazione della Direzione nazionale, la quota delle risorse del partito N.O.I.  eventualmente da destinarsi ai Gruppi territoriali finalizzati a progetti e iniziative; propone agli Organi competenti i Regolamenti previsti dal presente Statuto; decide dell’eventuale assunzione del personale dell’Associazione ed il conferimento di incarichi, anche professionali, a terzi; per incarichi ad uno stesso soggetto il cui valore complessivo superi i 20.000,00 (ventimila) euro, una tantum o annuali, è necessario acquisire il parere favorevole della maggioranza della Direzione nazionale.

In quanto Presidente protempore dell’Assemblea Nazionale il Presidente assume la gestione ordinaria del partito in caso di dimissioni del Segretario nazionale e di formale avvio della fase congressuale.