Il Segretario nazionale del Partito

Art.7.
Il Segretario nazionale del Partito
Il Segretario nazionale del Partito viene eletto dall’Assemblea nazionale secondo il regolamento approvato dall’Esecutivo nazionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
Al segretario nazionale del Partito spettano tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito, ivi compresi i seguenti compiti: rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi; esprime l’indirizzo politico sulla base del programma approvato dall’assemblea al momento della sua elezione; garantisce l’attuazione del programma politico ed elettorale del Partito; coordina le iniziative nelle sedi politiche e istituzionali; convoca e presiede l’Esecutivo nazionale; convoca la Direzione nazionale; dirige l’attività politica e organizzativa; interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari a livello nazionale; guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo; attribuisce compiti e funzioni politiche; è responsabile dell’utilizzo del simbolo N.O.I., e della sua tutela anche per tutte le attività collegate alle tornate elettorali; rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali; dirige e coordina l’attività di comunicazione di tutte le attività di N.O.I. assicurandone l’uniformità, commina le sanzioni (sospensione da incarichi e/o espulsione dal Partito) in caso di grave violazione dello statuto o del codice etico, che sono ratificate dalla Direzione nazionale.