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Il Segretario nazionale del Partito

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Art.7.
Il Segretario nazionale del Partito

Il Segretario nazionale del Partito viene eletto dall’Assemblea nazionale secondo il regolamento approvato dall’Esecutivo nazionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Al segretario nazionale del Partito spettano tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito, ivi compresi i seguenti compiti: rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi; esprime l’indirizzo politico sulla base del programma approvato dall’assemblea al momento della sua elezione; garantisce l’attuazione del programma politico ed elettorale del Partito; coordina le iniziative nelle sedi politiche e istituzionali; convoca e presiede l’Esecutivo nazionale; convoca la Direzione nazionale; dirige l’attività politica e organizzativa; interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari a livello nazionale; guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo; attribuisce compiti e funzioni politiche; è responsabile dell’utilizzo del simbolo N.O.I., e della sua tutela anche per tutte le attività   collegate alle tornate elettorali; rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali; dirige e coordina l’attività di comunicazione di tutte le attività di N.O.I. assicurandone l’uniformità, commina le sanzioni (sospensione da incarichi e/o espulsione dal Partito) in caso di grave violazione dello statuto o del codice etico, che sono ratificate dalla Direzione nazionale.